Interventi di manutenzione ordinaria

Il P.R.G. (piano regolatore generale), suddivide il territorio comunale in zone chiamate omogenee (es.: centro storico zona omogenea A, zone di completamento totalmente o parzialmente edificate zona omogenea B ecc…). Tuttavia, stabilendo i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare, dagli interventi di manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Tali parametri, sono contenuti all’interno delle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio di ogni Comune, scaricabili entrambi da tutti i siti istituzionali.

Le norme tecniche di attuazione, analizzano le caratteristiche storiche e tipologiche di ogni area/tessuto, all’interno del territorio comunale. Indicano la destinazione d’uso prevalente e quelle ammesse, nonché gli interventi edilizi concessi per ogni area.

Il regolamento edilizio invece, si occupa dettagliatamente dell’involucro edilizio. Descrive e regola ogni singolo intervento, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Inoltre, detta tutta una serie di prescrizioni igienico – sanitarie, edilizie, antincendio, di decoro, arredo urbano ecc…

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Se sei in procinto, di apportare delle modifiche di rinnovamento, al tuo immobile oramai datato, mediante una serie sistematica di interventi, non puoi non tener conto, delle norme in materia edilizia. Ad ogni modo, seguendo un iter, che ti permetta di attuare un programma secondo i tuoi desideri, nel minor tempo possibile e soprattutto in regola.

Secondo il Testo Unico dell’Edilizia (art.3(L) D.P.R. 380/2001), sono classificati lavori di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Secondo l’art. 6 (L) dello stesso decreto, per eseguirli non è necessario alcun titolo abilitativo, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore. In particolare: piano regolatore generale – norme antisismiche – norme sulla sicurezza – norme antincendio – norme igienico-sanitarie – norme efficienza energetica – rischio idrogeologico – codice beni culturali.

Fra gli interventi di manutenzione ordinaria, fai da te e/o in economia troviamo:

1) la tinteggiatura

2) il rifacimento della pavimentazione interna

3) la sostituzione degli infissi

4) la sostituzione o integrazione di corpi illuminanti

5) la sostituzione di corpi riscaldanti

6) la sostituzione della caldaia

INTERVENTI SEMPRE  IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO, DOVE E’ CONSIGLIATO, IL PARERE TECNICO DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

7) l’istallazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica inferiore a 12kw

8) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche

9) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

10) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola

11) le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

12) le opere a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale

13) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

14) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies), nonché. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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