INTERVENTI SUL RISPARMIO ENERGETICO (NORME – INTERVENTI – ATTESTATI)
Se sei in procinto di riqualificare la tua abitazione con una serie di interventi sul risparmio energetico, devi tener conto di tutta una serie di fattori inerenti a questo vasto argomento. La normativa in tema di risparmio energetico è rappresentata dalla prima legge che fu emanata nel 1976 la n. 373. A seguire il Decreto legislativo n.192/2005, il DPR n.74/2013, la Legge n. 90/2013 per il recepimento della Direttiva 2010/31 UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, in materia di prestazione energetica in edilizia, ed infine il Dlgs n.102/2014.
Il raggiungimento di elevati standard energetici è costituito dal rapporto della componente impiantistica e dalla componente edilizia. Gli impianti, consumano energia elettrica ed energia derivata da combustibile fossile, per soddisfare il nostro fabbisogno quotidiano. L’involucro edilizio, cerca di rallentare il processo di dispersione di tale energia, mediante l’isolamento delle pareti esterne e della copertura.
1) interventi sul risparmio energetico (isolamento a cappotto interno)
2) interventi sul risparmio energetico (isolamento a cappotto esterno)
3) interventi sul risparmio energetico (isolamento ad intercapedine)
La prima soluzione non tanto onerosa sottrae spazio all’ambiente e sarebbe d’intralcio all’installazione dei termosifoni. La seconda soluzione è più efficace rispetto alla prima e sarebbe l’ideale qualora coincidesse con in rifacimento delle facciate dell’intero edificio. La terza soluzione ha costi minori perché consisterebbe soltanto nell’iniettare l’isolante all’interno dell’intercapedine per edifici possedenti tali caratteristiche.
Oltre agli interventi sul risparmio energetico, un’ altra componente fondamentale, ai fini di una certa economia energetica, sono le abitudini personali e collettive: uso degli elettrodomestici e fasce orarie, apparati elettronici: TV – PC ecc… L’ equilibrio che si instaura fra tutti questi fattori determina i costi energetici di un determinato immobile. Un’abitazione con caratteristiche del tipo: impianto di riscaldamento e raffreddamento di ultima generazione, elettrodomestici e apparati elettronici di classe A+++, pareti esterne coibentate e infissi/serramenti a doppio vetro, consumerà meno rispetto ad un’abitazione, che magari possiede gli stessi requisiti ma il montaggio degli infissi non è stato eseguito a regola d’arte. Oppure lo spessore dello strato di coibentazione è inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere, con conseguente dispersione del calore, o il termostato ed il climatizzatore non sono stati collocati nel posto adeguato ecc….
Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia pesante, il raggiungimento di tali standard è molto più facile rispetto ad edifici datati, che al contrario possono soltanto migliorare la loro classe energetica. Pertanto, l’obbligatorietà della compilazione dell’ A.P.E. (soltanto per gli edifici esistenti), non è rivolta a dimostrare da un punto di vista legale, che l’immobile è in regola con gli standard, bensì è quello di portare a conoscenza un determinato acquirente o locatore, delle caratteristiche energetiche che possiede una determinata costruzione, ed avere al contempo, un rapporto statistico dettagliato degli immobili in tutto il territorio nazionale.
INTERVENTI SUL RISPARMIO ENERGETICO (A.P.E.)
L’ A.P.E. (attestato prestazionale edilizio), è una sorta di Carta D’Identità che analizza le caratteristiche prestazionali di un edificio o di una parte di esso. Stabilisce la classe energetica di appartenenza, in base a tutta una serie di indici sulle caratteristiche tipologiche e impiantistiche, che possiedono gli edifici e le zone dove sono ubicati, sul territorio nazionale.
L’ obbligatorietà della redazione di tale attestato, è per tutte le compra/vendite immobiliari, le locazioni, le ristrutturazioni edilizie pesanti e le nuove costruzioni (prima della richiesta del certificato di agibilità), ed ha una validità decennale.
In base alla disciplina previgente, l’obbligo di dotazione, sorgeva esclusivamente con riguardo ad edifici, di superficie utile superiore a 1000 mq.. L’obbligatorietà interessava esclusivamente, interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro ed interventi di demolizione e ricostruzione.
Le modifiche apportate dal D.L. 63/2013 (convertito in Legge n. 90/2013), rispetto alla disciplina previgente, estendono l’obbligatorietà dell’ APE, anche per edifici sottoposti ad interventi meno importanti. L’ A.P.E. adesso, coinvolge qualsiasi intervento di recupero edilizio, che riguardi oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
Pertanto, col D.L. 63/2013 si è ampliata la platea degli interventi rilevanti ai fini energetici, interessando così anche interventi ordinari, straordinari e di restauro.
“la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata”.
L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 (del suindicato Dlgs), è facoltativo. E’ predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell’attestato di prestazione energetica. A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche:
1) l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
2) la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore
3) possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L’estensore, provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento, che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto. Nonché, nel sottoscriverlo, qual’è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.
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