Il P.R.G. (piano regolatore generale), suddivide il territorio comunale in zone chiamate omogenee (es.: centro storico zona omogenea A, zone di completamento totalmente o parzialmente edificate zona omogenea B ecc…), stabilendo i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare. Tali parametri, sono contenuti all’interno delle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio di ogni Comune, scaricabili entrambi da tutti i siti istituzionali.
Le norme tecniche di attuazione, analizzano le caratteristiche storiche e tipologiche di ogni area/tessuto, all’interno del territorio comunale. Indicano la destinazione d’uso prevalente e quelle ammesse, nonché gli interventi edilizi concessi per ogni area.
Il regolamento edilizio invece, si occupa dettagliatamente dell’involucro edilizio. Descrive e regola ogni singolo intervento, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Inoltre, detta tutta una serie di prescrizioni igienico – sanitarie, edilizie, antincendio, di decoro, arredo urbano ecc…
NUOVA COSTRUZIONE
Secondo il testo unico dell’edilizia (art.3L comma 1 lettera e) D.P.R. 380/2001), sono definiti interventi di nuova costruzione:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. Ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria. Realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Il D.P.R. 380/2001 stabilisce le linee guida generali di ciò che si intende per interventi di nuova costruzione, col riserbo delle direttive impartite dal Piano Regolatore Generale interessato, Regioni ecc…Tuttavia, gli interventi di nuova costruzione, necessitano di titoli abilitativi quali la SCIA ALTERNATIVA (d.l.g.s. 222/2016 e art. 23 D.P.R. 380/2001), qualora gli interventi fossero disciplinati da piani attuativi e il PDC (permesso di costruire art. 10 D.P.R. 380/2001). Ad ogni modo, necessitano anche di pareri o nullaosta che interessano altri organi statali, pertanto, il Comune sentito il parere di quest’ultimi rilascia il permesso per l’inizio dei lavori. L’iter burocratico avviene tramite lo sportello S.U.D.E. (sportello unico digitale edilizio).
SPORTELLO S.U.D.E.
PREMESSA
Ad oggi, non tutti i Comuni italiani, sono dotati di uno sportello telematico, per inoltrare le pratiche edilizie, tuttavia, molti comuni si sono uniti, per usufruire dello stesso servizio. Questa guida fa riferimento soprattutto alla struttura del sito S.U.D.E. dei comuni appartenenti alla Regione Basilicata, valida concettualmente per tutti gli altri comuni sul territorio nazionale.
Pratiche come la CILA – SCIA – PDC vengono inoltrate allo sportello unico digitale edilizio. E’ uno sportello telematico che relaziona i rapporti tra il proprietario, di un determinato immobile e l’amministrazione comunale. Il proprietario, essendo l’unica figura, avente diritto per fare una determinata richiesta, deve munirsi necessariamente di una posta elettronica certificata e di una firma digitale, perché ogni file inviato alla pubblica amministrazione deve essere firmato digitalmente.
Il tecnico incaricato dal proprietario, è la figura che redige gli elaborati di un determinato progetto mettendo in condizione il proprietario di poterli consegnare allo sportello in oggetto. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprietario non essendo in possesso di P.E.C. di firma digitale e non essendo in condizione di compilare alcuni dati tecnici all’interno del portale, delega, mediante “delega speciale” lo stesso tecnico, ad istruire l’intera pratica.
Le amministrazioni comunali ricevuta la pratica la elaborano e se necessita di pareri che interessano altri organi statali quali Vigili del fuoco, Regione, Soprintendenza Beni Culturali ecc… si relazionano con quest’ultimi e comunicano di conseguenza il parere positivo o negativo o di integrazione, al proprietario o al tecnico incaricato.
Non tutte le pratiche presentate al S.U.D.E. necessitano di un parere o nullaosta. Per esempio una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), presentata per interventi di manutenzione straordinaria, che non interessano parti strutturali dell’edificio, non necessita di un benestare comunale per l’inizio dei lavori.
S.U.D.E. Comune di Marsicovetere
S.U.D.E. Comune di Brindisi Montagna
S.U.D.E. Comune di Genzano di Lucania
S.U.D.E. Comune di Montalbano jonico
S.U.D.E. Comune di Oppido Lucano
S.U.D.E. Comune di Pietragalla
S.U.D.E. Comune di Rionero in Vulture
ORGANIGRAMMA SUDE