Categoria: Interventi di nuova costruzione
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
IL P.R.G.
Il P.R.G. (piano regolatore generale), suddivide il territorio comunale in zone chiamate omogenee (es.: centro storico zona omogenea A, zone di completamento totalmente o parzialmente edificate zona omogenea B ecc…), stabilendo i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare. Tali parametri, sono contenuti all’interno delle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio di ogni Comune, scaricabili entrambi da tutti i siti istituzionali.
Le norme tecniche di attuazione, analizzano le caratteristiche storiche e tipologiche di ogni area/tessuto, all’interno del territorio comunale. Indicano la destinazione d’uso prevalente e quelle ammesse, nonché gli interventi edilizi concessi per ogni area.
Il regolamento edilizio invece, si occupa dettagliatamente dell’involucro edilizio. Descrive e regola ogni singolo intervento, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Inoltre, detta tutta una serie di prescrizioni igienico – sanitarie, edilizie, antincendio, di decoro, arredo urbano ecc…
NUOVA COSTRUZIONE
TESTO UNICO EDILIZIA D.P.R. 380/2001
Secondo il testo unico dell’edilizia (art.3L comma 1 lettera e) D.P.R. 380/2001), sono definiti interventi di nuova costruzione:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. Ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria. Realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Il D.P.R. 380/2001 stabilisce le linee guida generali di ciò che si intende per interventi di nuova costruzione, col riserbo delle direttive impartite dal Piano Regolatore Generale interessato. Gli interventi di nuova costruzione, necessitano di titoli abilitativi quale la SCIA (segnalazione certificata inizio attività), il PDC (permesso di costruire) e pareri o nullaosta che interessano altri organi statali, pertanto, il comune sentito il parere di quest’ultimi rilascia il permesso per l’inizio dei lavori. L’iter burocratico avviene tramite lo sportello S.U.D.E. (sportello unico digitale edilizio).