Categoria: Interventi di manutenzione straordinaria
L’art. 3 (L) del D.P.R. 380/2001, classifica come interventi di manutenzione straordinaria, quegli interventi edilizi che riguardano le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Tali interventi si suddividono in due categorie la prima denominata “manutenzione straordinaria di tipo leggero” la seconda “manutenzione straordinaria di tipo pesante”.
Per la prima categoria è necessario presentare all’amministrazione comunale (prima dell’inizio dei lavori), la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), mentre per la seconda categoria è necessario presentare sempre prima dell’inizio dei lavori la SCIA (segnalazione certificata inizio attività).
A differenza della manutenzione ordinaria, tali interventi necessitano obbligatoriamente della consulenza, di un tecnico abilitato, che si occupi dell’iter progettuale e procedurale.