Le detrazioni fiscali, inerenti agli interventi sul risparmio energetico e note come bonus casa ed ecobonus facenti capo all’art. 16bis del TUIR (testo unico imposte sui redditi), sono diventate permanenti dal 1 gennaio 2012 con l’attuazione del decreto legge 201/2011. Annualmente le varie leggi di bilancio possono variare l’importo massimo di spesa detraibile e la percentuale dell’aliquota. La Legge di bilancio 2019 conferma anche per il 2020 le seguenti detrazioni fiscali:
INTERVENTI SUL RISPARMIO ENERGETICO
il bonus ristrutturazione con detrazione del 50% sull’importo dei lavori fino ad un massimale di 96.000 euro per singola unità immobiliare e sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo – il bonus mobili ed elettrodomestici di classe A+ A riconducibili però a lavori di ristrutturazione edilizia, anche qui l’aliquota rimane al 50% con un massimale di 10.000 euro – l’eco bonus per interventi sul risparmio energetico, qui asseconda dei casi le detrazioni possono variare dal 50% al 70% fino all’ 85% per le unità condominiali sempre con un massimale di 96.000 euro per singola unità abitativa – sisma bonus, rimane in vigore la possibilità di migliorare la classe sismica degli edifici, la detrazione va dal 50% fino all’85% ed è strutturata in modo da incentivare in particolar modo quei lavori che comportano anche un risparmio energetico. Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per la classificazione e la verifica sismica degli immobili e sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo – Il bonus verde 2020 non è tra le agevolazioni prorogate con la Legge di Bilancio ma è stato riconfermato col decreto milleproroghe, consiste nella sistemazione di giardini di nuovo impianto o terrazzi a verde, con la realizzazione di pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, coperture a verde, giardini pensili e realizzazione pozzi. Con il bonus verde si ottiene la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro.
Il bonus facciate 2020 e Il bonus rubinetti è una delle novità assolute della Legge di Bilancio. Il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata). I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
In caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico è stato posto un limite: se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza. Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra gli interventi dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, sono cumulabili. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il bonus rubinetti consiste in un’agevolazione che ha lo scopo di ridurre i consumi idrici. Concepito come un’estensione dell’ecobonus, la manovra estende la detrazione del 65% delle spese sostenute anche per l’acquisto e la posa in opera di:
rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.
Informazioni ed approfondimenti sull’espletazione della pratica sono consultabili presso il sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e sviluppo economico sostenibile ENEA
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