L’art. 3 (L) del D.P.R. 380/2001, classifica come interventi di manutenzione ordinaria, quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
L’art. 6 (L) del D.P.R. 380/2001 stabilisce, che gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di nessun nullaosta comunale, riconducibile a titoli abilitativi, quali ad es. la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), o la SCIA (segnalazione certificata inizio attività), purché si rispettino le altre norme di settore quali P.R.G., antisismiche, antincendio, Beni Culturali ecc… Pertanto, anche se non obbligatorio è sempre opportuna, una consulenza tecnica da parte di un professionista, prima ancora dell’inizio dei lavori.
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO SUDDIVISI IN DUE CATEGORIE:
7) installazione pompe di calore aria aria di potenza termica inferiore a 12 kw.
8) interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
9) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo.
10) movimenti terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola.
11) le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
12) le opere a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
13) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
14) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies), nonché. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
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