L’art. 3 (L) del D.P.R. 380/2001 identifica come interventi di “ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Tali interventi si suddividono in due categorie la prima denominata “ristrutturazione di tipo leggero” la seconda “ristrutturazione di tipo pesante”. Asseconda dei casi, per attuarli necessitano di titoli abilitativi quali: SCIA (segnalazione certificata inizio attività) – AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso) SCA (segnalazione certificata agibilità) o SCIA alternativa e SCA – PDC (permesso a costruire) e SCA.
1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA
quando non sono presenti, i caratteri della ristrutturazione costruttiva ed in particolare non aumenti o non modifichi:
– il volume complessivo.
– la sagoma di edifici vincolati.
– i prospetti dell’edificio.
– non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.
Titolo abilitativo per attuarli: SCIA (segnalazione certificata inizio attività).
2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE (A)
quando gli interventi non prevedono la completa demolizione dell’edificio preesistente e comportano:
– aumento del volume complessivo
– modifiche al prospetto dell’edificio
– cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Titolo abilitativo per attuarli: AUTORIZZAZIONE e SCA (segnalazione certificata agibilità) o SCIA alternativa e SCA
2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE (B)
gli interventi che portano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modifiche della sagoma degli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.l.g. n. 42/2004 e successive modificazioni:
Titolo abilitativo per attuarli: PDC (permesso di costruire) e SCA (segnalazione certificata agibilità)
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